Dal recente corteo di Firenze Elly Schlein boccia l’autonomia differenziata perché contraria alla Costituzione. Sorge un dubbio: la Costituzione l’avrà mai letta?

Link all’articolo tratto dal Corriere di Bologna

Ebbene sì, ritengo sia probabile che una sorsa alla Costituzione la nuova Segretaria del Partito Democratico l’abbia data. Però, come fanno in tanti, ha rimosso le parti che non le andavano a genio. Infatti, se l’autonomia è contraria alla Costituzione, come spiegare l’articolo cinque:

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.»

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 5

E come spiegare l’articolo sei:

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 6

Le “apposite norme”, di cui parla l’articolo, altro non sono che gli Statuti Speciali delle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Statuti Speciali concepiti dai “padri costituenti” – non per spaccare l’Italia, come pensa la Schlein – bensì nell’ottica di riconoscere una maggiore autonomia a quelle popolazioni la cui specificità linguistica attesta un grado maggiore di differenza culturale. L’intenzione era e resta chiara: concedere una “autonomia rafforzata” al fine di attribuire a questi popoli la concreta possibilità di esercitare liberamente la propria identità senza pregiudizio delle identità altrui.

Prima di proseguire, in via del tutto incidentale, mi permetto di segnalare come gli articoli 5 e 6 siano posti tra i Principi fondamentali: ovvero tra i primi 12 articoli immodificabili che rappresentano “la matrice essenziale” della nostra Carta Costituzionale. In altri termini, si tratta di poche norme che stanno alla base di tutto il nostro ordinamento e che dovrebbero essere, almeno queste, ben conosciute da chi si proclama “paladino della Costituzione”.

Arriviamo all’art. 116:

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 116

Vero che siamo al titolo quinto e verso la fine del testo composto da 139 articoli, ma sempre di Costituzione si tratta. Immagino, nel gennaio del 1948, Schlein e compagni (Landini, Conte ecc.) scendere in piazza e, fuori da palazzo Montecitorio (il palazzo in cui si tenevano le riunioni dell’Assemblea Costituente), protestare contro il tentativo di spaccare il paese da parte di Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Umberto Terracini, Pietro Nenni, Gian Carlo Pajetta, Ugo La Malfa, ecc. ecc. Mi verrebbe da dire: “Cari compagni, siete proprio sicuri di non sbagliare?” Magari questi “giganti fondativi della nostra Repubblica” volevano solo riconoscere, a pochi mesi dalla caduta del fascismo, da sempre contrario ad ogni forma di autonomia, la maturità del popolo italiano e il desiderio di libertà e di partecipazione democratica delle differenti nazioni che ne fanno parte.

Detto ciò fa ancora più impressione sentire la neosegretaria del Partito Democratico porre, tra le priorità del suo programma, i diritti civili in generale e, in particolare, l’obiettivo di porre esattamente sullo stesso piano tutte le forme di unione tra persone che sia amano, siano esse dello stesso sesso, di sesso diverso ecc. ecc., Senza entrare nel merito della bontà o meno di questa istanza, volendo rimanere esclusivamente nell’ambito della difesa della Costituzione della quale la Schlein si autoproclamata irriducibile sostenitrice, vorrei umilmente ricordarle l’art. 29:

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 29

A quanto pare la nostra Carta Fondamentale, attribuendo rilievo costituzionale alla sola famiglia naturale fondata sul matrimonio, non sembra dello stesso avviso delle Schlein.

Conclusione: molti intravvedono nella persona di Elly Schlein la promessa di grandi innovazioni. Tuttavia, riguardo alla brutta abitudine di appellarsi alla Costituzione a proprio uso e consumo, mettendo in luce solo ciò che fa comodo e tenendo nell’ombra le parti meno gradite, sembra proprio non sia cambiato nulla. Soprattutto non è cambiata la percezione del rischio che questa pratica comporta. A forza di “lucrare” sui valori più alti del nostro vivere civile al solo fine di sostenere gli interessi della propria bottega, va a finire che, a quegli stessi valori, nessuno crederà più. Proprio un bel modo, questo, di difendere la Costituzione.

Bruno Perazzolo